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Conciliare lavoro e vita famigliare dopo la nascita di un figlio non è cosa facile.
Fortunatamente oltre alla legge che prevede l’astensione obbligatoria per le lavoratrici dipendenti, esistono altre agevolazioni che consentono alle mamme, ma anche ai papà, di abituarsi gradualmente a questo importante cambiamento.
Parliamo quindi di maternità facoltativa.
Cos’è la maternità facoltativa
La maternità facoltativa, anche detta congedo parentale, è un periodo di astensione dal lavoro che si può richiedere in seguito alla nascita, l’affidamento o l’adozione di un bambino.
Come indica il nome, la maternità facoltativa non è una scelta obbligata bensì un periodo non lavorativo che può essere richiesto a discrezione dei genitori.
È importante chiarire fin da subito che ne possono usufruire sia uomini che donne.
Perciò, entrambi i genitori lavoratori la possono richiedere anche se con delle limitazioni.
Infatti secondo quanto indicato dall’INPS:
Il congedo parentale non spetta ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, ai genitori lavoratori a domicilio. Nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.
Inoltre spetta anche alle lavoratrici e ai lavoratori agricoli, alle lavoratrici iscritte alla gestione separata ed alle lavoratrici autonome ma in forma ridotta e secondo specifiche modalità:
- 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente la nascita del bambino;
- 3 mesi di effettiva contribuzione nei 12 mesi presi a riferimento per il calcolo dell’assegno di maternità per coloro che sono iscritti alla gestione separata;
- 3 mesi da utilizzare entro il primo anno di vita del bambino per i lavoratori autonomi.
Maternità facoltativa: quanto dura?
La maternità facoltativa può essere richiesta dopo il periodo di maternità obbligatoria.
La mamma lavoratrice ha diritto a 6 mesi di astensione dal lavoro, da richiedere e di cui usufruire entro i primi 12 anni di vita del bambino, secondo quanto sancito dal JobsAct.
Precedentemente l’età di riferimento erano gli 8 anni.
Una caratteristica fondamentale è il fatto che non è obbligatorio richiedere il congedo parentale nella sua interezza. È possibile sfruttare questo periodo di astinenza dal lavoro frazionato in mesi, giorni e anche in ore.
Parlando invece dei papà lavoratori, il congedo parentale può essere richiesto per un periodo di 6 mesi, estendibile a 7 mesi se lo stesso genitore si astiene dal lavoro per un periodo non inferiore ai 3 mesi.
Inoltre mamma e papà possono usufruire del congedo parentale anche in momenti differenti ed in questo caso la somma dei due periodi non deve eccedere i 10 mesi.
Consideriamo invece il caso del genitore “single”, cioè un padre o una madre lavoratore dipendente il cui partner sia deceduto oppure che abbiano ottenuto l’affidamento esclusivo del minore.
Il genitore solo può astenersi per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 10 mesi.
Come si richiede la maternità facoltativa?
La domanda di maternità facoltativa deve essere richiesta all’INPS in via telematica e le modalità possono essere:
- grazie al proprio dispositivo PIN e accesso privato al sito dell’INPS si può compilare in autonomia il modulo di domanda sul portale;
- contattando il servizio clienti telefonico dell’INPS che inoltrerà telematicamente la domanda per conto del richiedente;
- tramite patronato che compilerà il modulo online al vostro posto.
La domanda deve essere presentata prima del periodo di congedo stesso, con un preavviso di almeno 5 giorni.
Nel caso in cui il lavoratore faccia richiesta in ritardo e si sia astenuto dal lavoro, riceverà il pagamento relativo solo ai giorni successivi alla data di presentazione della domanda.
Maternità facoltativa: facciamo due conti
Infine parliamo di cifre: eh già, perchè il congedo parentale non viene retribuito al 100%.
Entro i primi 6 anni del bambino, per un periodo massimo complessivo di 6 mesi, spetta un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo.
Dai 6 agli 8 anni il congedo viene retribuito – sempre al 30%- solo in casi di importante disagio economico. Il reddito individuale del genitore deve risultare 2,5 volte inferiore rispetto l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.
Invece dagli 8 anni ai 12 anni, è possibile usufruire del congedo parentale ma non verrà percepito alcun indennizzo.
La maternità facoltativa, o congedo parentale quando riguarda entrambi i genitori, è uno strumento utile di cui usufruire nei primi 12 anni di vita del bambino, che permette di assentarsi per periodi frazionati e di gestire meglio la famiglia.
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